Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo: le sanzioni previste per i crediti inesistenti e non spettanti

La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo in vigore dal 1° settembre 2024, ha introdotto alcune novità a proposito delle sanzioni previste nei casi di crediti inesistenti e non spettanti.
Nello specifico, l’art. 1 del D.Lgs. 74/2000 fornisce una nuova distinzione tra “crediti inesistenti” (co. 1 lett. g-quater) e “crediti non spettanti” (co. 1 lett. g-quinquies), sotto l’aspetto amministrativo e penale.
Rientrano nella prima categoria dei crediti inesistenti, quelli:
-per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
-per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Rientrano, invece, nei “crediti non spettanti”, quelli:
-fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza;
-fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
-che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
-che sono utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
L’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti inesistenti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 70%, mentre l’uso di quelli non spettanti prevede la stessa sanzione degli omessi versamenti e, dunque, dal 1° settembre, del 25%.
Qualora tali indebite compensazioni superino la soglia dei 50.000 euro, la fattispecie acquisirà anche rilevanza penale: tuttavia, il nuovo art. 10 quater, co. 2 bis del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che la punibilità delle citate condotte è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.



