Dal 2024, il Regime PEX si estende alle società residenti nell’UE e nel SEE

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una modifica significativa al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), consentendo l’applicazione del regime di Participation Exemption (PEX) anche alle plusvalenze qualificate realizzate in Italia da società ed enti commerciali residenti nell’Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Che cos’è il regime di Participation Exemption (PEX)?

Il regime PEX è uno strumento tecnico di coordinamento della tassazione delle società con quella dei soci, con l’obiettivo principale di evitare duplicazioni di tassazione del reddito societario in capo alla società e al partecipante.

Regolato dall’articolo 87 del TUIR, il regime PEX prevede un’esenzione pari al 95% per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie o di strumenti finanziari assimilati alle azioni, quando queste operazioni sono effettuate da soggetti che esercitano attività di impresa.

Con l’introduzione del comma 2-bis dell’art.68 del TUIR, anche le società e gli enti commerciali residenti nell’UE o nello SEE potranno beneficiare di tale regime agevolato per le plusvalenze qualificate realizzate in Italia.

In assenza di una specifica decorrenza espressa nella Legge di Bilancio 2024, la disposizione è applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2024, le plusvalenze sopra menzionate concorreranno quindi a formare il reddito imponibile ai fini IRES, l’imposta sui redditi delle società, per il 5% del loro ammontare, in modo analogo a quanto previsto per le plusvalenze realizzate dalle società residenti e da quelle non residenti, ma con una stabile organizzazione in Italia.

Requisiti per l’applicazione del regime PEX

L’art. 87 del TUIR disciplina le plusvalenze esenti, stabilendo in generale che per usufruire di questo regime occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

Periodo di possesso (c.d. Holding Period): la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione. Si considerano cedute per prime le azioni o le quote acquisite in data più recente.

Iscrizione in bilancio: la partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Residenza fiscale: la società partecipata deve avere residenza fiscale in Stati o territori non considerati a regime fiscale privilegiato (c.d. patrimoni fiscali).

Attività commerciale: la società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 87, comma 2 del TUIR, i requisiti di residenza e attività commerciale devono essere mantenuti ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente alla data del realizzo delle plusvalenze.