Da settembre entra in vigore la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo

Dal 1° settembre è in vigore la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87.

Il decreto ha reso le sanzioni tributarie generalmente meno gravose, ma ha altresì stabilito la non applicabilità del principio del “favor rei” che ne avrebbe sancito l’applicazione retroattiva anche a violazioni antecedenti all’entrata in vigore della norma. Il risultato di tale decisione è che il “vecchio” e il “nuovo” sistema sanzionatorio coesisteranno e troveranno applicazione a seconda della data in cui è stata commessa la violazione.

Ad esempio, se si intende ravvedere un omesso o tardivo versamento la cui scadenza cadeva prima del 1° settembre, la sanzione base per il calcolo del ravvedimento prenderà come riferimento la “vecchia” sanzione del 30%. Viceversa, se la data entro cui effettuare il versamento cade a partire dal 1° settembre (come nel caso delle ritenute o dell’Iva da corrispondere entro il 16 settembre prossimo), troverà applicazione la “nuova” misura sanzionatoria del 25%.

Le principali modifiche introdotte dal Decreto delegato sono le seguenti:

-per gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti scaduti dal 1° settembre, la sanzione base (come anticipato) passa dal 30% al 25% (per i ritardi contenuti nei 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);

-in caso di infedele dichiarazione, la sanzione scende dal 90% al 70%, con un minimo di 150 euro (250 euro per il Mod. 770);

-in caso di omissione della dichiarazione, la sanzione avrà una misura puntuale del 120% (mentre nel vecchio sistema essa variava dal 120% al 240%), resta immutato, invece, il limite temporale dei 90 giorni per il ravvedimento;

-per le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire dal 1° settembre, la sanzione passa dal 90% al 70% e il minimo, per ciascuna operazione, scende da 500 euro a 300 euro;

-in caso di indebita detrazione dell’Iva, la sanzione per dichiarazione infedele assorbirà quella per l’illegittimo recupero della citata imposta;

-è ammessa l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, anche nel caso di ravvedimento operoso, ma operando i calcoli per singolo periodo di imposta e per singolo tributo;

-sempre con riferimento al ravvedimento, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, viene introdotta la riduzione a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando avveniva il ravvedimento).